Attività di vendita

Esercizi di vicinato

Sono definiti esercizi di vicinato le attività commerciali in locali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, in ogni caso non superiore a 150 mq.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costutuisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. Possono essere posti in vendita prodotti alimentari, non alimentari o entrambi.

LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA:

Centri/Nuclei storici-Centri Storico Commerciali - Ambiti assoggettati a specifiche disposizioni regionali/CE:

  • Alimentare 100 mq.
  • Non alimentare 150 mq.

Zone periferiche:

  • Alimentare 150 mq.
  • Non alimentare 150 mq

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Modalità di richiesta

Per l'apertura, il trasferimento(di proprietà o di gestione) dell'impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Medie e Grandi strutture di vendita

Sono definite Medie Strutture di vendita le attività commerciali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e in ogni caso non superiore a 1.000 mq.

Sono definite Grandi Strutture di vendita gli esercizi aventi una superficie netta di vendita superiore ai limiti delle Medie Strutture di vendita.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore alimentare, non alimentare o entrambi.

Vengono definiti:

  • Esercizi alimentari specializzati: quelli che vendono esclusivamente prodotti alimentari.
  • Esercizi alimentari non specializzati: quelli nei quali la superficie di vendita destinata al commercio di prodotti alimentari risulti superiore al 10% (e comunque non superiore a 100 mq.); sono ricompresi nei prodotti alimentari anche gli articoli per l'igiene della casa e della persona.
  • Esercizi non alimentari specializzati: quelli che vendono esclusivamente prodotti non alimentari.
  • Esercizi non alimentari: sono quelli nei quali la superficie di vendita destinata al commercio di prodotti alimentari non risulti superiore a quella indicata in precedenza.

Limiti massimi di superficie di vendita:

Centri/Nuclei storici/Centri Storico Commerciali/Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti

  • Medie Strutture di vendita alimentari 250 mq.
  • Medie Strutture di Vendita non alimentari 600 mq.

Ambiti assoggettati da norme regionali/CE

  • Medie Strutture di vendita alimentari 600 mq.
  • Medie Strutture di vendita non alimentari 1.500 mq.

Non è consentita l'apertura di nuove o il trasferimento di Grandi Strutture di vendita alimentari e non alimentari.

 

Modalità di richiesta

Nella domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione da presentarsi allo Sportello unico, il soggetto interessato dichiara:

  • di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
  • di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata;
  • la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

 

La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione, da presentarsi allo Sportello unico, il soggetto interessato dichiara:

  • di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli morali e professionali;
  • di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata;
  • la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

 

La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

La normativa di riferimento è la Legge Regionale 1/2007

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Si intende per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private nelle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche si intendono le piazze, le strade ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da ditte individuali, da società di persone, da società di capitali o da cooperative.

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione o  in forma itinerante.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio è rilasciata dal Comune sulla base di una selezione secondo i criteri sanciti dall'intesa della conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 n.83 e dalla D.G.R.Liguria 01.02.2013 n.71. L'autorizzazione abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati della Liguria e alla partecipazione alle fiere, che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Il commercio in forma itinerante è lo svolgimento dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica non interdetta al Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio. Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

Il mercato è un'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione alimenti e bavande e l'erogazione di pubblici servizi.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività commerciale viene svolta viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresnetante oppure ad altra persona specificamente delegata dalla società all'attività commerciale. Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. E s.r.l., dai soci accomandatari in caso di S..a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Azienda U.S.L. competente.

Modalità di richiesta

L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, società di persone regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti sotto riportati.

Le richieste di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la comunicazione di subingresso nella titolarità delle autorizzazioni itineranti e a posto fisso nei mercati o fiere, la variazione di residenza, la sospensione e la cessazione dell'attività devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

La comunicazione di subingresso consente l'inizio immediato dell'attività su area pubblica. La ditta che acquista o prende in affitto o in comodato un'autorizzazione commerciale su area pubblica, per poter esercitare l'attività, deve presentare la comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto notarile.