Esercizi di vicinato

Sono definiti esercizi di vicinato le attività commerciali in locali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, in ogni caso non superiore a 150 mq.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costutuisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. Possono essere posti in vendita prodotti alimentari, non alimentari o entrambi.

LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA:

Centri/Nuclei storici-Centri Storico Commerciali - Ambiti assoggettati a specifiche disposizioni regionali/CE:

  • Alimentare 100 mq.
  • Non alimentare 150 mq.

Zone periferiche:

  • Alimentare 150 mq.
  • Non alimentare 150 mq

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Modalità di richiesta

Per l'apertura, il trasferimento(di proprietà o di gestione) dell'impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.