Attività di somministrazione
Somministrazione di alimenti e bevande
Sono definiti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le attività economiche che effettuano la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per superficie di somministrazione, si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi.
Per area aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione temporane se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore se privata.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
- possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Presentazione domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di pubblico esercizio
Per l’apertura ed il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
Il Comune di Vezzano Ligure, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, verifica la presenza di tutte le autocertificazioni richieste sia in materia di requisiti morali che di requisiti oggettivi della struttura.
Presentazione di scia per trasferimento di gestione o di proprieta'
Il trasferimento della gestione o della proprietà di un pubblico esercizio comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Occorre in tal caso presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione e delle attestazioni richieste, indicate sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010.
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Sono definite attività temporanee di somministrazione al pubblico quelle esercitate in occasione di fiere, mercati, manifestazioni religiose tradizionali e culturali, sagre enogastronomiche, eventi locali straordinari. Queste attività possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo nei locali o nei luoghi in cui si svolge la manifestazione. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale non richiedono titolo autorizzativo, salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare.
Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio
Deve essere presentata altresì alla A.S.L. S.C. Sicurezza Alimentare la Notifica di inizio attività temporanee, ai sensi dell'art.6 Reg.CE n.852/2004.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Non è previsto il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010, , ai sensi dell'art.41 del D.L.n.5/2012.
Requisiti oggettivi:
I locali e/o le strutture allestite per la somministrazione temporanea devono rispettare solamente le norme igienico sanitarie vigenti in materia. Non è richiesta la presentazione delle dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art.19 delle legge n.241/1990.
Modalità di richiesta
Per lo svolgimento di un'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione indicata sul modello. L'attività può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della SCIA al Comune di Vezzano Ligure.
Somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività
Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
- negli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impinati sportivi e altri esercizi similari;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
- possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Sia per le imprese individuali, che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
I locali e/o le strutture appositamente allestite per la somministrazione temporanea devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Modalità di richesta
Per lo svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attiivtà, occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
L'attività può essere iniziata solo successivamente alla trasmissione della SCIA al Comune.
La SCIA ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali e/o strutture allestite.
Somministrazione all'interno di circoli privati
Le associazioni ed i circoli privati di cui all'art.111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, presso la sede dove sono svolte le loro attività istituzionali, devono:
- se aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- se non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, devono presentare richiesta di Autorizzazione.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
Requisiti soggettivi:
- i requisiti soggettivi previsti dagli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S. e dall'art.71 del D.Lgs.26.03.2010 n.59;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante.
Requisiti oggettivi:
I locali e/o le strutture appositamente allestite per la somministrazione devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Presentazione della richiesta
Presentazione di S.C.I.A. per attività di somministrazione alimenti e bevande da parte di Circolo aderente ad Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno.
Per lo svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un Circolo aderente ad Ente Nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione. delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP).
L'attività può essere iniziata solo successivamente alla trasmissione della SCIA al Comune di Vezzano Ligure.
Presentazione di richiesta di Autorizzazione da parte di Circolo non aderente ad Ente Nazionale ricinosciuto dal Ministero dell'Interno.
Per lo svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un Circolo non aderente ad Ente Nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, occorre presentare una richiesta di Autorizzazione, completa delle dichiarazioni soatitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP).
L'attività può essere iniziata solo successivamente al rilascio del titolo autorizzativo da aperte del Comune di Vezzano Ligure o decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta.