Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Si intende per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private nelle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche si intendono le piazze, le strade ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da ditte individuali, da società di persone, da società di capitali o da cooperative.

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione o  in forma itinerante.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio è rilasciata dal Comune sulla base di una selezione secondo i criteri sanciti dall'intesa della conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 n.83 e dalla D.G.R.Liguria 01.02.2013 n.71. L'autorizzazione abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati della Liguria e alla partecipazione alle fiere, che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Il commercio in forma itinerante è lo svolgimento dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica non interdetta al Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio. Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

Il mercato è un'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione alimenti e bavande e l'erogazione di pubblici servizi.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività commerciale viene svolta viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresnetante oppure ad altra persona specificamente delegata dalla società all'attività commerciale. Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. E s.r.l., dai soci accomandatari in caso di S..a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Azienda U.S.L. competente.

Modalità di richiesta

L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, società di persone regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti sotto riportati.

Le richieste di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la comunicazione di subingresso nella titolarità delle autorizzazioni itineranti e a posto fisso nei mercati o fiere, la variazione di residenza, la sospensione e la cessazione dell'attività devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

La comunicazione di subingresso consente l'inizio immediato dell'attività su area pubblica. La ditta che acquista o prende in affitto o in comodato un'autorizzazione commerciale su area pubblica, per poter esercitare l'attività, deve presentare la comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto notarile.