Strutture ricettive

Strutture ricettive extralberghiere "bed & breakfast"

Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzaione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, nonchè locali comuni, per fornire ospitalità comprensiva di alloggio e prima colazione a turisti. Le unità abitative sede di bed & breakfast sono dotate di norma di un unico locale cucina.

L'attività può essere esercitata per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di durata non inferiore a tre giorni. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati ala Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.

Nel prezzo della camera è inclusa anche la prima colazione, che deve essere servita utilizzando alimenti preconfezionati.

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

 

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Requisiti oggettivi:

I bed & breakfast devono possedere la destinazione d'uso urbanistica di civile abitazione, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.  Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività la classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei SOLI(da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di bed & breakfast occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Strutture ricettive extralberghiere "affittacamere"

Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, in non più di sei camere, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti. Sono considerate ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

L'attività di affittacamere può essere condotta anche in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi dell'organizzazione familiare per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di cui quattro di durata non inferiore a 15 giorni e gli altri di durata non inferiore a 30 giorni. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati al Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.

Gli esercizi di affittacamere possono fornire:

  • il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti. In questo caso è necessario presentare Notifica di inizio attività ai sensi del Reg.CE n.852/2004;
  • la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati;
  • la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande.

 

Le cucine degli affittacamere possono essere concesse in uso agli ospiti della struttura esclusivamente per la conservazione e il consumo dei propri alimenti e bevande, con l'esclusione della preparazione degli alimenti. Per tali modalità di utilizzo non è previsto l'assoggettamento alla disciplina di cui al Reg.CE n.852/2004. I titolari delle strutture sono responsabili della manutenzione e del controllo delle attrezzature e dei locali utilizzati ai fini di cui sopra.

Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Requisiti oggettivi:

Gli affittacamere devono possedere la destinazione urbanistica residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza e igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.

Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività di affittacamere è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regionale n.3/2009.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di affittacamere occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Attività agrituristica

Per "attività agrituristiche" si intendono esclusivamente quelle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all´art.2135 del Codice Civile ("...è imprenditore agricolo chi esercita un´attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all´allevamento del bestiame e attività connesse..."), singoli od associati e da loro familiari di cui all´art.230/bis del Codice Civile, attraverso l´utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all´attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici ad essa interessati.

Il rapporto di connessione e complementarità tra attività agricola e agriturismo si realizza in relazione alla estensione dell´azienda, alla sua dotazione strutturale, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili ed agli edifici in essa ricompresi, al loro arredamento, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo.

La Regione Liguria ha normato con particolare cura l'attività agrituristica e ha fornito approfondimenti in materia reperibili all'indirizzo: http//www.agriligurianet.it
 

Modalità di richesta

Per iniziare l'attività agrituristica bisogna presentare SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio. La SCIA, scaricabile negli approfondimenti a fondo pagina, deve essere corredata dalla tabella di calcolo dell'attività agrituristica opportunamente compilata.

Tutta la modulistica relativa a inizio attività e variazioni, classificazione, targhe identificateve e tabelle di calcolo sono reperibili e scaricabili sul sito www.agriligurianet.it.

Eventuali note per l'utente


Targa - Per tutte le aziende
Con la DGR n. 1563/2014 è cambiato il modello di targa che tutte le aziende agrituristiche devono esporre. Il nuovo modello prevede il marchio nazionale dell’agriturismo e  nel caso che l’azienda offra ospitalità devono essere rappresentati i Soli , da 1 a 5 - a seconda del livello raggiunto. Le aziende che hanno esposto la versione precedente della targa hanno l'obbligo di cambiarla entro il 31 dicembre 2015. I diversi modelli di targa, corrispondenti ai livelli di categoria, sono disponibili di seguito in formato .pdf.
Attenzione: la targa non deve essere in alcun modo modificata, ad eccezione dell'inserimento, nello spazio preposto, del nome dell'azienda (contestualmente alla stampa tipografica della targa). La targa, su supporto plexiglass, deve avere dimensioni di 30x20 cm.

Per agevolare gli agriturismi nella sostituzione della precedente targa si dà la possibilità di riprodurre la targa con le precedenti dimensioni (35 x 25).

Leggi e norme di riferimento

Legge Regione Liguria N. 37 del 21 novembre 2007 

DGR n. 1563/2014

NOVITA' 2015

Classificazione - Per le aziende che offrono ospitalità 
Con la dgr n.1563/2014 diventa obbligatorio per le aziende che effettuano  ospitalità (alloggio e agricampeggio) indicare il livello di classificazione a cui appartengono  mediante una  autocertificazione dei loro requisiti. Le aziende già autorizzate hanno tempo di effettuare questa autocertificazione fino al 31 dicembre 2015. Mentre le aziende nuove devono presentare la dichiarazione della classificazione unitariamente alla SCIA di inizio attività.


Strutture ricettive extralberghiere "case e appartamenti per vacanze"

Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

Ai sensi della legge regionale n.2/2008 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti più di tre unità abitative.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.


Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresnetante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Le case e appartamenti per vacanze devono avere la destinazione d'uso residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.

Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di casa vacanze occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.