Somministrazione di alimenti e bevande

Sono definiti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le attività economiche che effettuano la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Per superficie di somministrazione, si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi.

Per area aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione temporane se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore se privata.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Presentazione domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di pubblico esercizio

Per l’apertura ed il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

 Il Comune di Vezzano Ligure, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, verifica la presenza di tutte le autocertificazioni richieste sia in materia di requisiti morali che di requisiti oggettivi della struttura.

Presentazione di scia per trasferimento di gestione o di proprieta'

Il trasferimento della gestione o della proprietà di un pubblico esercizio comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Occorre in tal caso presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione e delle attestazioni richieste, indicate sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010.