Somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività
Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
- negli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impinati sportivi e altri esercizi similari;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
- possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Sia per le imprese individuali, che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
I locali e/o le strutture appositamente allestite per la somministrazione temporanea devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Modalità di richesta
Per lo svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attiivtà, occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).
L'attività può essere iniziata solo successivamente alla trasmissione della SCIA al Comune.
La SCIA ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali e/o strutture allestite.