Strutture ricettive extralberghiere "bed & breakfast"

Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzaione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, nonchè locali comuni, per fornire ospitalità comprensiva di alloggio e prima colazione a turisti. Le unità abitative sede di bed & breakfast sono dotate di norma di un unico locale cucina.

L'attività può essere esercitata per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di durata non inferiore a tre giorni. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati ala Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.

Nel prezzo della camera è inclusa anche la prima colazione, che deve essere servita utilizzando alimenti preconfezionati.

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

 

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Requisiti oggettivi:

I bed & breakfast devono possedere la destinazione d'uso urbanistica di civile abitazione, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.  Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività la classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei SOLI(da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di bed & breakfast occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.