Strutture ricettive extralberghiere "case e appartamenti per vacanze"

Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

Ai sensi della legge regionale n.2/2008 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti più di tre unità abitative.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.


Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresnetante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Le case e appartamenti per vacanze devono avere la destinazione d'uso residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.

Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regione liguria n.3/2010.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di casa vacanze occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.