Strutture ricettive extralberghiere "affittacamere"

Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, in non più di sei camere, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti. Sono considerate ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

L'attività di affittacamere può essere condotta anche in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi dell'organizzazione familiare per un massimo di 210 giorni all'anno frazionati in più periodi di cui quattro di durata non inferiore a 15 giorni e gli altri di durata non inferiore a 30 giorni. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo devono essere comunicati al Comune e alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.

Gli esercizi di affittacamere possono fornire:

  • il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti. In questo caso è necessario presentare Notifica di inizio attività ai sensi del Reg.CE n.852/2004;
  • la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati;
  • la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande.

 

Le cucine degli affittacamere possono essere concesse in uso agli ospiti della struttura esclusivamente per la conservazione e il consumo dei propri alimenti e bevande, con l'esclusione della preparazione degli alimenti. Per tali modalità di utilizzo non è previsto l'assoggettamento alla disciplina di cui al Reg.CE n.852/2004. I titolari delle strutture sono responsabili della manutenzione e del controllo delle attrezzature e dei locali utilizzati ai fini di cui sopra.

Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall'art.11 del R.D.n.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Requisiti oggettivi:

Gli affittacamere devono possedere la destinazione urbanistica residenziale, i requisiti tecnico edilizi, di sicurezza e igienico sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato di prevenzione incendi quando necessario.

Requisito imprescindibile per l'accesso e l'esercizio dell'attività di affittacamere è la classificazione da parte della Provincia con l'attribuzione dei SOLI (da uno a tre) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione, così come definiti nel regolamento regionale n.3/2009.

Modalità di richesta

Per l'apertura di un'attività di affittacamere occorre presentare una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.