Attività di acconciatore

L'attività professionale di acconciatore comprende i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura unghie.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e del TULC n.1/2007 emanato dalla Regione Liguria.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede o mediante la costituzione di società. E' in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di entrambe le attività.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso artigianale. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici e sanitari previsti dalla normativa e regolamenti vigenti in materia.L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.

Lo svolgimento dell'attività può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia e altre forme di impedimento o necessità del cliente.

Non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio.

Modalità di richiesta

Per l'apertura, trasferimento (di proprietà o di gestione) dell'impresa, trasferimento di sede, ampliamento, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa di documentazione, attestazioni ed elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1999 e dall'art.5 del DPR n.160/2010.     

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.