Attività di estetista

L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista è disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede o mediante la costituzione di società.

E' in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di entrambe le attività.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso artigianale. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici e sanitari previsti dalla normativa e regolamenti vigenti in materia.L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.

Lo svolgimento dell'attività può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia e altre forme di impedimento o necessità del cliente.

Non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio.

Modalità di richiesta

Per l'apertura, trasferimento (di proprietà o di gestione) dell'impresa, trasferimento di sede, ampliamento, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa di documentazione, attestazioni ed elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1999 e dall'art.5 del DPR n.160/2010.     

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.